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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Sentenza n. 2668/2020 del 20-10-2020

principi giuridici

Nelle controversie in materia di lavoro, la competenza per territorio si radica su fori alternativi, tra cui il foro del contratto, della dipendenza o della cessazione del rapporto di lavoro, e sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

L'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

In caso di recesso ante tempus illegittimo da parte del datore di lavoro da un contratto di lavoro a progetto, al lavoratore spetta un'indennità onnicomprensiva determinata in base ai criteri indicati dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966, che ristora per intero il pregiudizio subito fino alla pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità del Contratto a Progetto e Riconoscimento del Rapporto di Lavoro Subordinato: Analisi di una Sentenza


Una recente pronuncia del Tribunale del Lavoro ha affrontato una controversia relativa alla qualificazione di un rapporto di lavoro formalmente inquadrato come contratto a progetto. Il lavoratore aveva adito il giudice lamentando l'illegittimità del contratto a progetto stipulato con una cooperativa sociale, sostenendo che esso dissimulasse, in realtà, un rapporto di lavoro subordinato. Il lavoratore, assunto con un contratto a progetto della durata di circa otto mesi, lamentava la mancanza di autonomia nello svolgimento delle mansioni, l'obbligo di rispettare orari predeterminati e la natura meramente esecutiva e ripetitiva delle attività svolte. A seguito dell'interruzione del rapporto, il lavoratore aveva impugnato il recesso, chiedendo l'accertamento della natura subordinata del rapporto e il risarcimento dei danni subiti.
La cooperativa si era difesa eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito, in virtù di una clausola contrattuale che individuava un foro diverso. Nel merito, la cooperativa sosteneva la genuinità del contratto a progetto e la legittimità del recesso.
Il giudice ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, richiamando l'articolo 413 del codice di procedura civile, che stabilisce la competenza del giudice del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o si trova la dipendenza dell'azienda a cui il lavoratore è addetto, dichiarando nulle le clausole derogative della competenza per territorio in materia di lavoro.
Entrando nel merito, il giudice ha analizzato il contratto a progetto alla luce dell'articolo 61 del decreto legislativo 276/2003, come modificato dalla legge 92/2012 e dalla legge 99/2013. Tale norma prevede che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa debbano essere riconducibili a uno o più progetti specifici, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore, funzionalmente collegati a un determinato risultato finale e non consistenti in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, né nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi.
Il giudice ha rilevato che il contratto a progetto in questione non rispettava tali requisiti, in quanto si limitava a descrivere le mansioni del lavoratore senza individuare uno specifico risultato da conseguire. Di conseguenza, il giudice ha applicato l'articolo 69 del decreto legislativo 276/2003, che prevede che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto siano considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Accertata la natura subordinata del rapporto, il giudice ha esaminato la legittimità del recesso. In considerazione della genericità delle contestazioni mosse al lavoratore nella lettera di recesso, il giudice ha ritenuto che il recesso non fosse sorretto da giusta causa.
Quanto alle conseguenze risarcitorie, il giudice ha applicato l'articolo 32, comma 5, della legge 183/2010, che prevede, nei casi di conversione del contratto a termine, il pagamento di un'indennità onnicomprensiva, determinata in base ai criteri indicati dall'articolo 8 della legge 604/1966. Il giudice ha quantificato tale indennità in sette mensilità dell'ultima retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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